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\\ Home Page : Storico : diritto d'autore (inverti l'ordine)
Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
 
 
 

Il mondo dei diritti sulle colonne sonore è molto complesso poiché nella produzione musicale, come del resto in quella cinematografica, sono molte le persone che lavorano per produrre un brano musicale, e alcune di queste detengono alcuni diritti di cui il produttore cinematografico/video/videomaker deve ottenere una licenza. Vediamo quali sono i principali tipi di diritti in gioco:

  1. diritti d'autore (o editoriali): sono quelli dei compositori, degli eventuali autori del testo (se il brano è cantato), degli eventuali elaboratori della parte musicale (per le opere di pubblico dominio), degli eventuali adattatori del testo (traduttori), degli eventuali editori (che, in ambito musicale, sono coloro che stampano gli spartiti e, soprattutto, promuovono i brani musicali affinché vengano eseguiti e utilizzati);
  2. diritti di produzione fonografica (o di master): sono quelli del produttore fonografico (o discografico), cioè colui che finanzia la registrazione fisica del brano musicale e ne cura la distribuzione in tutte le sue forme;
  3. diritti degli artisti interpreti ed esecutori: sono quelli di chi ha suonato o cantato il brano musicale e solitamente vengono pagati agli aventi diritto dal produttore fonografico, anche se nel caso di piccole autoproduzioni questo può coincidere con l'artista interprete ed esecutore;
  4. diritti di sincronizzazione: con questa espressione si intende il diritto, da parte di autori, editori e produttori fonografici, di autorizzare o meno l'abbinamento di un brano musicale a un filmato.

E' da quest'ultimo punto che nascono i problemi per il produttore cinematografico e di audiovisivi o videomaker che dir si voglia: egli infatti è costretto ad ottenere dai soggetti che detengono i diritti di cui ai n.1 e 2 una licenza che lo autorizzi a utilizzare il brano musicale nel suo filmato.
I soggetti a cui è necessario chiedere "una firma" sono dunque:

  1. nel caso di brani con editore: l'editore e il produttore fonografico;
  2. nel caso di brani senza editore: tutti i detentori di diritti d'autore (compositori, autori delle parti letterarie ecc.) e il produttore fonografico.

Il problema consiste nell'individuare questi soggetti, contattarli e, naturalmente, contrattare un corrispettivo da pagare per ottenere la licenza.

Fortunatamente, oggi esistono molte realtà che producono musiche appositamente per l'abbinamento ai filmati e che offrono licenze con procedure molto semplici, anche a prezzi forfettari.
Addirittura ci sono compositori che offrono le licenze gratis, come nel caso del sito www.suonimusicaidee.it

 

Questo articolo è il seguito di Diritti sulle musiche per filmati: licenze, liberatorie, autorizzazioni... quali sono necessarie? pubblicato su questo stesso blog.

Nella complessità del diritto d'autore l'uso di definizioni sintetiche quali "royalty-free" e "copyright-free" è spesso all'origine di equivoci che portano a usi non corretti e non autorizzati delle opere dell'ingegno. Come evitare questi malintesi? Innanziutto leggendo sempre con attenzione i contratti di licenza che devono sempre accompagnare gli utilizzi, in particolar modo quelli di musiche per film e audiovisivi in genere. Ciò anche perché i produttori, i compositori, i siti specializzati spesso interpretano in modo diverso queste espressioni sintetiche.

Detto questo, riportiamo i significati più diffusi di questi termini relativi alle licenze per l'abbinamento di musiche a filmati:

  1. royalty-free music: si usa per le licenze che prevedono la concessione di diritti di produzione e sincronizzazione in cambio di un compenso forfettario: il nome deriva dal fatto che la licenza non prevede la distribuzione di royalties, ovvero percentuali sui successivi guadagni ottenuti dal produttore dell'audiovisivo. La licenza può prevedere limitazioni nel numero di produzioni (licenza per un filmato preciso o per tutti i video realizzati dal produttore), nel tipo di sfruttamento delle stesse (es. solo per il territorio italiano), nella durata (solo i film prodotti nell'anno successivo al pagamento - una specie di abbonamento), ecc. C'è da precisare che dalla definizione royalty-free applicata a una licenza NON si può dedurre il fatto che non si debbano pagare diritti d'autore (es. alla SIAE) per la successiva pubblicazione di DVD o la diffusione al pubblico. (sinonimi: stock music, buyout music)
  2. SIAE-free music: questa definizione è limitata al mercato italiano, in cui i diritti d'autore sono spesso (ma non sempre) amministrati dalla SIAE. Il termine "SIAE-free" infatti significa che il compositore del brano musicale non è associato alla SIAE e pertanto amministra il diritto d'autore autonomamente. Spesso le librerie musicali SIAE-free prevedono la possibilità di ottenere una licenza royalty-free che consenta di non dover pagare ulteriori diritti al momento della pubblicazione di DVD o della diffusione al pubblico; per questo i prezzi di questo tipo di librerie sono di solito sensibilmente più elevati.
  3. copyright-free music: bisogna stare molto attenti a questa definizione che, alla lettera, sembrerebbe affermare che i brani musicali così etichettati possono essere utilizzati senza alcuna licenza o autorizzazione. Bisogna sempre ricordare che i diritti devono essere sempre ceduti con un atto esplicito e pertanto è sempre bene munirsi di documentazione scritta che autorizzi al proprio uso. Anche nel caso in cui la rinuncia ai diritti economici e l'autorizzazione all'abbinamento a immagini di qualsiasi tipo siano chiaramente dichiarate, bisogna ricordarsi dell'esistenza dei diritti morali e quindi che è obbligatorio attribuire la musica al suo autore (ad es. nei titoli di coda), che non si può (se non esplicitamente autorizzato) modificare l'opera, ecc. Inoltre, il termine copyright si riferisce in senso stretto ai diritti d'autore e ciò non esclude che il produttore fonografico si riservi di applicare delle tariffe per i diritti di produzione e di sincronizzazione. Ricordiamo infine che in questa categoria rientrano le diffuse licenze Creative commons che però, come tutte le altre, vanno lette con attenzione perché spesso sono gratuite solo per scopi non commerciali.
  4. musica di pubblico dominio: é musica per la quale il diritto d'autore è decaduto, solitamente per il decorrere del termine di 70 anni dalla morte del compositore. Attenzione, però: se l'esecuzione del brano che utilizzeremo ha meno di 50 anni, sono ancora in essere i diritti di produzione e di sincronizzazione, per i quali andrà richiesta idonea licenza al produttore fonografico.

In che senso, dunque, la musica offerta su www.suonimusicaidee.it è gratis? La licenza offerta è del tipo royalty-free, quindi si offrono i diritti di produzione e di sincronizzazione senza pretendere percentuali future, ma la musica è anche gratuita in quanto la licenza è concessa senza pretendere alcun compenso forfettario. Resta tuttavia da pagare, nel caso di composizioni di Lorenzo Tempesti, il diritto d'autore, in particolare nei casi in cui l'audivisivo prodotto sia proiettato in pubblico (il costo in tal caso spetta all'organizzatore della proiezione), in cui venga diffuso tramite mezzi televisivi o simili (il costo spetta all'emittente), in cui venga duplicato su supporti come i DVD (il costo spetta al produttore del DVD e generalmente non è eccessivamente elevato). Per alcuni utilizzi, come ad esempio gli spot pubblicitari e la proiezione all'interno di scuole o cerchie private, e per i brani di pubblico dominio rieseguiti e presenti sul sito, nulla è dovuto neppure alla SIAE.

Questo post è aperto a critiche e integrazioni, scrivete i vostri commenti!

 

Questo articolo è il seguito di Royalty-free, copyright-free, SIAE-free, pubblico dominio: orientiamoci in questa jungla di nomi pubblicato su questo stesso blog.

Hanno acquisito una certa notorietà in questi ultimi anni le licenze Creative commons, che hanno introdotto un nuovo modello di gestione del copyright. In pratica si tratta semplicemente di un insieme di licenze per diritto d'autore standardizzate, che però ha provocato una piccola rivoluzione nel modo stesso di concepire il diritto d'autore.

La tutela del copyright, infatti, prevede che "tutti i diritti sono riservati" e che quindi per ogni utilizzo è necessario ottenere un permesso dall'autore: il problema è che spesso l'autore non è così facile da raggiungere o non ha il tempo di gestire le singole richieste degli utenti. Pertanto, l'opera (brano musicale, film, ecc.) viene concessa in uso soltanto per scopi molto remunerativi (es. un film viene venduto ad una grande casa cinematografica) o molto standardizzati (un film viene distribuito in DVD a una grande massa di utenti, che ne fanno un uso personale). Con questa logica viene esclusa tutta una serie di utilizzi, in particolare la possibilità di redistribuire l'opera o quella di utilizzarla per produrre una nuova opera (es. creare un video unendo vari spezzoni di film). Molti autori però gradiscono queste forme di diffusione, anche se non economicamente remunerative, perché le ritengono di grande valore promozionale o affini ai propri ideali di condivisione dell'arte.

I fondatori di Creative commons hanno perciò pensato di semplificare la gestione dei permessi per l'utilizzo delle opere dell'ingegno sintetizzando il contenuto della licenza con dei loghi che rendono subito chiaro quali utilizzi sono concessi a tutti gli utenti, senza la necessità di contattare direttamente l'autore o un suo intermediario. Inoltre, se l'opera è disponibile in formato elettronico, è possibile inserire all'interno del file stesso l'indicazione del tipo di licenza con cui viene messo a disposizione.

Così, se un'opera è "etichettata" con il logo CC-BY-NC-SA, chi la vuole utilizzare saprà immediatamente che è libero di utilizzare l'opera per crearne altre purché lo faccia per scopi non commerciali, condivida l'opera prodotta con una licenza dello stesso tipo e attribuisca chiaramente la paternità all'autore. Allo stesso modo funziona per gli altri tipi di licenza (con l'eccezione della CC-zero, non disponibile in Italia) di cui potete trovare qui tutti i dettagli.

Le licenze Creative commons sono state pensate per intercettare l'abitudine, quantomai diffusa ma illegale, di considerare qualsiasi materiale si trovi disponibile su internet come libero da diritti e quindi gratuitamente utilizzabile. Come già detto, il fatto di trovare il materiale disponibile non significa che si possa utilizzare a qualunque scopo! Se però è accompagnato da un logo Creative Commons, sarà utilizzabile, seppur sotto certe condizioni.

Al momento attuale, www.suonimusicaidee.it non offre licenze di tipo Creative Commons, anche se in futuro ciò potrebbe avvenire in quanto le licenze standardizzate sono comunque integrabili, e in quanto questo sito offre musiche per video a condizioni molto simili a quelle CC: sono infatti gratuite, rendono possibile la realizzazione di opere derivate e richiedono l'attribuzione dell'autore. In questo caso, comunque, l'autore è perfettamente raggiungibile tramite e-mail e quindi, oltre alla licenza standard richiedibile on-line, è possibile con molta facilità ottenere licenze personalizzate per i propri scopi e nella maggior parte dei casi anche gratuite.

 
Di Lorenzo Tempesti (del 06/12/2011 @ 21:51:11, in diritto d'autore, visitato 8990 volte)

Chi ha provato a distribuire un CD o un DVD si è dovuto certamente soffermare sul problema della richiesta dei contrassegni SIAE, comunemente detti "bollini". In questo post cercherò di sintetizzare le principali informazioni riferite a questo argomento

Chi deve chiedere i bollini SIAE?

La legge 633/1941 art. 181 bis recita: "la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro."
Purtroppo l'interpretazione del "porre in commercio" e del "fine di lucro" non è molto chiara e pertanto la SIAE richiede che il contrassegno sia apposto anche sui CD e DVD ceduti in omaggio, benché a questi bollini sia applicata una tariffa minore.

Dove si devono chiedere i bollini SIAE?

Si possono richiedere presso quasi tutte le Sedi regionali SIAE (Ancona, Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste - esclusa Venezia) e dalle Filiali di Bolzano, Catania, Venezia-Mestre e Verona. Alcune sedi consentono il rilascio dei bollini per corrispondenza: telefonate per ulteriori informazioni.

Quanto costano i bollini SIAE?

L'importo da corrispondere per ogni contrassegno è di 0,0310 euro; tale importo è ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato secondo quanto determinato con il D.P.C.M. 21 dicembre 2001.
A questo costo, dovuto per il semplice rilascio dei bollini, bisogna aggiungere l'eventuale costo dei diritti d'autore dovuto solo nel caso in cui si utilizzino opere di autori iscritti alla SIAE.

Come si fa la richiesta di bollini SIAE per DVD?

La richiesta dei bollini SIAE per DVD va effettuata con il modello DRV2 a cui vanno obbligatoriamente allegati:
- il dettaglio delle opere riprodotte (titolo del film, telefilm, episodi, documentario, opera drammatica, ecc.);
- il programma delle opere musicali inserite, con l’indicazione dei titoli dei brani, dei nomi degli autori e della durata di riproduzione di ciascuna opera.
La filiale SIAE vi chiederà inoltre di esibire la documentazione che attesti l'autorizzazione rilasciata a voi (produttore del DVD) dagli autori del video e delle musiche. Siete dunque tenuti ad ottenere licenza da tutti gli aventi diritto: vedi post Diritti sulle musiche per filmati: licenze, liberatorie, autorizzazioni... quali sono necessarie?
Per ottenere rapidamente e gratuitamente le autorizzazioni, utilizzate le musiche di Suoni, musica, idee!

Se uso solo opere di autori NON iscritti alla SIAE, devo apporre ugualmente il bollino?

Sì, il bollino è obbligatorio per tutti i supporti audio e video, ecc. Nel caso non siano contenute opere di autori iscritti alla SIAE, si dovrà pagare soltanto il compenso dovuto per il bollino e non quello per i diritti d'autore.

 
Di Lorenzo Tempesti (del 16/01/2012 @ 23:37:56, in diritto d'autore, visitato 5428 volte)

Come spiegato nel post Diritti sulle musiche per filmati: licenze, liberatorie, autorizzazioni... quali sono necessarie?, per utilizzare un brano musicale in abbinamento a video è necessario dotarsi delle autorizzazioni dell'autore o dell'editore, e del produttore fonografico. Ma cosa accade a chi non segue questa disposizione?

La Legge 633/1941 all'art. 171, per gli utilizzi non autorizzati (non solo quelli legati al video), prevede la "multa da euro 51 a euro 2.065", che può essere ridotta a un massimo di 1.032 euro in caso il fatto sia commesso per colpa (cioè involontariamente). A ciò l'art. 174-bis aggiunge la "sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00". Infine, il titolare dei diritti d'autore può costituirsi parte civile, che significa che può chiedervi i danni arrecati dalla vostra violazione.

La considerazione più rilevante è comunque che la violazione costituisce reato penale e pertanto chi venisse "beccato" dovrà sostenere le spese e le fatiche di un lungo processo. E' prevista anche una sorta di "patteggiamento": se cioè si paga "la metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento", "il pagamento estingue il reato".

Vi ricordo che www.suonimusicaidee.it offre gratuitamente e velocemente le autorizzazioni (licenze) per l'utilizzo delle musiche disponibili in abbinamento a video. La richiesta della licenza è sempre necessaria e non basta scaricare i files musicali (nemmeno se questi sono liberamente disponibili per il download) per avere il diritto di utilizzarli.

Immagine: Libro di Petr Kratochvil

 
Di Lorenzo Tempesti (del 01/10/2012 @ 00:46:33, in diritto d'autore, visitato 23872 volte)
Immagine Musica di sottofondo le note di Vera Kratochvil

L'uso della musica classica nei video è alla base di uno dei più frequenti luoghi comuni sul diritto d'autore.
Nella maggior parte dei casi, infatti, l'eventuale decadenza del diritto d'autore (che si ha nel caso di compositori morti da più di 70 anni) non comporta il fatto che il brano sia utilizzabile gratuitamente e/o senza la necessità di licenze o autorizzazioni. Anche in caso di compositori scomparsi da oltre 70 anni, bisogna verificare se siano ancora effettivi i diritti di produzione (o di master) su quella particolare registrazione del brano, che spettano al produttore fonografico (e/o agli artisti interpreti ed esecutori) e che hanno una durata pari a 50 anni dal momento della registrazione (art. 75 legge 633/1941). Se i diritti sono ancora vigenti, bisogna contattare il produttore fonografico (la casa discografica) che ha realizzato l'incisione e ottenere la relativa licenza o autorizzazione all'uso. In questa pagina di www.suonimusicaidee.it potrete trovare una serie di composizioni di musica classica per le quali viene rilasciata una licenza gratuita (e per alcuni brani royalty-free) per l'uso nei video, tramite un facile sistema di richiesta on-line.
Si ricordi, infine, che molti compositori celebri le cui opere rientrano nelle categorie della musica "classica", "colta" o "accademica" sono morti meno di 70 anni fa, ad esempio Igor Stravinskij (1882-1971), György Ligeti (1923-2006) e Aaron Coopland (1900-1990) e altri sono ancora viventi (Arvo Pärt, Steve Reich, ecc.). Per i brani di questi compositori valgono dunque le "solite" regole a cui potete riferirvi in questo precedente post.

Immagine: Musica di sottofondo le note di Vera Kratochvil

 
Di Lorenzo Tempesti (del 30/10/2012 @ 20:07:18, in diritto d'autore, visitato 2856 volte)

Prima puntata del mio videocorso di copyright!

Il copyright non dipende dalla © riportata su un testo o un video. Copyright = diritto d'autore. Il copyright spetta a tutti gli autori fin dal momento della creazione dell'opera. Il copyright è il diritto di chi ha creato un'opera a vedersi riconosciuto come autore e ad autorizzarne gli usi che preferisce. Il copyright va rispettato: se vuoi usare un'opera devi accertarti di avere l'autorizzazione (licenza) per quello specifico scopo.

DISCLAIMER: Il contenuto di questo video deve essere considerato informativo e non esaustivo e non ha valore di consulenza nei confronti degli utenti.

(C) 2012 Lorenzo Tempesti.
Musica della sigla: "Easy rocker" (L. Tempesti)
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Di Lorenzo Tempesti (del 29/11/2012 @ 23:46:51, in diritto d'autore, visitato 3654 volte)

Seconda puntata del mio videocorso di copyright!

Per utilizzare un'opera hai bisogno di una licenza. La licenza va richiesta all'autore (o al suo editore o alla SIAE) e alla casa di produzione cinematografica o discografica. Per ottenere facilmente la licenza usa siti di production music, di stock video e foto, opere con licenza Creative Commons.

DISCLAIMER: Il contenuto di questo video deve essere considerato informativo e non esaustivo e non ha valore di consulenza nei confronti degli utenti.

(C) 2012 Lorenzo Tempesti.
Musica della sigla: "Easy rocker" (L. Tempesti)
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Come proteggere la paternità delle proprie opere? Come evitare che la propria canzone venga copiata e sfruttata da altri? Dove depositarla? Il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera stessa, ma è opportuno crearsi delle prove per dimostrare di essere gli autori: la SIAE, il pubblico registro generale delle opere protette, il deposito notarile, l'invio postale (poor man's copyright), la marcatura temporale, servizi online, ecc.

DISCLAIMER: Il contenuto di questo video deve essere considerato informativo e non esaustivo e non ha valore di consulenza nei confronti degli utenti.

(C) 2013 Lorenzo Tempesti.
Musica della sigla: "Easy rocker" (L. Tempesti)
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Aggiornamento del 03.04.2018: ora le e-mail di corrispondenza con contenuti di terze parti hanno come oggetto "È stato presentato un reclamo per violazione del copyright". Tuttavia non cambia nulla nel senso dell'avviso, che non ha nessuna conseguenza legale.
Utilizzando contenuti come video, foto, musiche o testi di cui non si è autori, si può incorrere in violazioni del copyright. Youtube invia avvertimenti sul copyright quando i proprietari hanno segnalato la presenza non autorizzata dei contenuti, o notifiche sulla corrispondenza con contenuti di terze parti quando i proprietari autorizzano l'uso dei contenuti, solitamente in cambio della visualizzazione di annunci pubblicitari.

DISCLAIMER: Il contenuto di questo video deve essere considerato informativo e non esaustivo e non ha valore di consulenza nei confronti degli utenti.

(C) 2012 Lorenzo Tempesti.
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21/11/2024 @ 13:57:28
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