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Royalty-free, copyright-free, SIAE-free, pubblico dominio: orientiamoci in questa jungla di nomi
Di Lorenzo Tempesti (del 08/11/2011 @ 01:25:18, in diritto d'autore, visitato 6151 volte)

Questo articolo è il seguito di Diritti sulle musiche per filmati: licenze, liberatorie, autorizzazioni... quali sono necessarie? pubblicato su questo stesso blog.

Nella complessità del diritto d'autore l'uso di definizioni sintetiche quali "royalty-free" e "copyright-free" è spesso all'origine di equivoci che portano a usi non corretti e non autorizzati delle opere dell'ingegno. Come evitare questi malintesi? Innanziutto leggendo sempre con attenzione i contratti di licenza che devono sempre accompagnare gli utilizzi, in particolar modo quelli di musiche per film e audiovisivi in genere. Ciò anche perché i produttori, i compositori, i siti specializzati spesso interpretano in modo diverso queste espressioni sintetiche.

Detto questo, riportiamo i significati più diffusi di questi termini relativi alle licenze per l'abbinamento di musiche a filmati:

  1. royalty-free music: si usa per le licenze che prevedono la concessione di diritti di produzione e sincronizzazione in cambio di un compenso forfettario: il nome deriva dal fatto che la licenza non prevede la distribuzione di royalties, ovvero percentuali sui successivi guadagni ottenuti dal produttore dell'audiovisivo. La licenza può prevedere limitazioni nel numero di produzioni (licenza per un filmato preciso o per tutti i video realizzati dal produttore), nel tipo di sfruttamento delle stesse (es. solo per il territorio italiano), nella durata (solo i film prodotti nell'anno successivo al pagamento - una specie di abbonamento), ecc. C'è da precisare che dalla definizione royalty-free applicata a una licenza NON si può dedurre il fatto che non si debbano pagare diritti d'autore (es. alla SIAE) per la successiva pubblicazione di DVD o la diffusione al pubblico. (sinonimi: stock music, buyout music)
  2. SIAE-free music: questa definizione è limitata al mercato italiano, in cui i diritti d'autore sono spesso (ma non sempre) amministrati dalla SIAE. Il termine "SIAE-free" infatti significa che il compositore del brano musicale non è associato alla SIAE e pertanto amministra il diritto d'autore autonomamente. Spesso le librerie musicali SIAE-free prevedono la possibilità di ottenere una licenza royalty-free che consenta di non dover pagare ulteriori diritti al momento della pubblicazione di DVD o della diffusione al pubblico; per questo i prezzi di questo tipo di librerie sono di solito sensibilmente più elevati.
  3. copyright-free music: bisogna stare molto attenti a questa definizione che, alla lettera, sembrerebbe affermare che i brani musicali così etichettati possono essere utilizzati senza alcuna licenza o autorizzazione. Bisogna sempre ricordare che i diritti devono essere sempre ceduti con un atto esplicito e pertanto è sempre bene munirsi di documentazione scritta che autorizzi al proprio uso. Anche nel caso in cui la rinuncia ai diritti economici e l'autorizzazione all'abbinamento a immagini di qualsiasi tipo siano chiaramente dichiarate, bisogna ricordarsi dell'esistenza dei diritti morali e quindi che è obbligatorio attribuire la musica al suo autore (ad es. nei titoli di coda), che non si può (se non esplicitamente autorizzato) modificare l'opera, ecc. Inoltre, il termine copyright si riferisce in senso stretto ai diritti d'autore e ciò non esclude che il produttore fonografico si riservi di applicare delle tariffe per i diritti di produzione e di sincronizzazione. Ricordiamo infine che in questa categoria rientrano le diffuse licenze Creative commons che però, come tutte le altre, vanno lette con attenzione perché spesso sono gratuite solo per scopi non commerciali.
  4. musica di pubblico dominio: é musica per la quale il diritto d'autore è decaduto, solitamente per il decorrere del termine di 70 anni dalla morte del compositore. Attenzione, però: se l'esecuzione del brano che utilizzeremo ha meno di 50 anni, sono ancora in essere i diritti di produzione e di sincronizzazione, per i quali andrà richiesta idonea licenza al produttore fonografico.

In che senso, dunque, la musica offerta su www.suonimusicaidee.it è gratis? La licenza offerta è del tipo royalty-free, quindi si offrono i diritti di produzione e di sincronizzazione senza pretendere percentuali future, ma la musica è anche gratuita in quanto la licenza è concessa senza pretendere alcun compenso forfettario. Resta tuttavia da pagare, nel caso di composizioni di Lorenzo Tempesti, il diritto d'autore, in particolare nei casi in cui l'audivisivo prodotto sia proiettato in pubblico (il costo in tal caso spetta all'organizzatore della proiezione), in cui venga diffuso tramite mezzi televisivi o simili (il costo spetta all'emittente), in cui venga duplicato su supporti come i DVD (il costo spetta al produttore del DVD e generalmente non è eccessivamente elevato). Per alcuni utilizzi, come ad esempio gli spot pubblicitari e la proiezione all'interno di scuole o cerchie private, e per i brani di pubblico dominio rieseguiti e presenti sul sito, nulla è dovuto neppure alla SIAE.

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